argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 febbraio 2019, n. 3335, ha ribadito che le informazioni che l’intermediario è obbligato a fornire al cliente devono essere sempre adeguate sotto il profilo oggettivo, e cioè in relazione alla natura dell’investimento e al suo grado di rischiosità; quest’ultimo da ancorare ad indici concreti e non all’astratta natura giuridica del prodotto. Inoltre, il profilo soggettivo dell’investitore non è ininfluente. La Suprema Corte ha altresì ribadito che l’informativa sul grado di rischio dell’investimento può essere dimostrata anche mediante prove orali e un’informativa successiva dell’intermediario finanziario è idonea a comprovare l’assolvimento degli obblighi informativi. Da ultimo, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’adeguatezza degli acquisti di strumenti finanziari con particolare livello di rischio può essere desunta dalle numerose operazioni di acquisto di strumenti sofisticati e volatili, connotati da rilevanti rischi di perdita, eseguite dall’investitore nello stesso periodo di riferimento.