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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza del 6 marzo 2020, n. 6459, ha affermato che per il patto fiduciario avente ad oggetto diritti immobiliari non è necessaria la forma scritta ad substantiam. Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione, era stato oralmente convenuto dalle parti che una di esse (il “fiduciario”) avrebbe dovuto acquistare, in nome proprio e per conto dell’altra parte (“fiduciante”), un immobile con l’obbligo di ritrasferire il bene in favore del fiduciante, sulla base della semplice richiesta di quest’ultimo. Il fiduciario aveva rilasciato al fiduciante una dichiarazione unilaterale dallo stesso sottoscritta nella quale si dava atto del proprio impegno a procedere al ritrasferimento del bene. Nel caso de quo, è avvenuto che il fiduciario, violando il pactum fiduciae, non ha dato corso all’impegno oralmente assunto. Le Sezioni Unite civili, a risoluzione del contrasto giurisprudenziale sorto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”.