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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 marzo 2020, n. 7379, ha affermato – in tema di fusioni tra società – che, all’esito della riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003, con decorrenza 1° gennaio 2004), la fusione tra società si caratterizza per essere una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico che mantiene la propria identità, seppur sotto forma di un nuovo assetto organizzativo, con conseguente continuità dei rapporti giuridici. Tale principio non trova però applicazione con riferimento alle fusioni precedenti al 1° gennaio 2004. Per queste ultime, poiché è avvenuta una successione a titolo universale di rapporti, assimilabile alla successione mortis causa delle persone fisiche, con conseguente estinzione della società incorporata e contestuale ingresso della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla prima, gli atti introduttivi di procedimenti giudiziari che erano stati notificati alla società poi estinta per effetto dell’incorporazione sono nulli e comportano la nullità dell’intero procedimento, che può essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.