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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 febbraio 2020, n. 2975, ha ribadito, in tema di azione di responsabilità sociale, che la natura contrattuale della responsabilità di amministratori e sindaci nei confronti della società fa sì che gravi sull’attore l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate, nonché il nesso di causalità tra le violazioni stesse e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità a loro stessi del fatto dannoso, dando invece la prova di aver osservato i doveri imposti e l’adempimento dei relativi obblighi. In caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti degli ex amministratori e sindaci della società fallita, è onere di chi agisce fornire la prova dell’esistenza di un danno, del suo ammontare e del fatto che sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto; l’inversione dell’onere della prova è configurabile solo nel caso di assoluta mancanza o irregolarità delle scritture contabili tale per cui il curatore sia impossibilitato a provare il predetto nesso di causalità.