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Il Tribunale della Imprese di Milano, con la Sentenza del 9 gennaio 2020, ha affermato che la proposizione della richiesta di cancellazione di una società in accomandita semplice – costituita in qualità di accomandatario dal socio-amministratore di una società in nome collettivo in violazione dell’art. 2301 c.c. – durante il procedimento cautelare d’urgenza, non elimina né il fumus boni juris né il periculum in mora. La ratio di tale conclusione risiede nel fatto che il socio medesimo potrebbe revocare l’istanza di cancellazione o costituire una nuova società, soprattutto nel caso in cui vi sia la volontà di proseguire con l’attività concorrente. Il Tribunale di Milano ha sottolineato come il periculum in mora sussista nella misura in cui sia concreta la possibilità di subire un danno irreparabile dalla perdita di clientela in conseguenza della concorrenza derivante dalla nuova attività.