<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - L’inventore non può essere identificato nei sistemi di intelligenza artificiale

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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L’Ufficio Europeo dei Brevetti, con le Decisioni del 27 gennaio 2020, n. 18 275 163 e 18 275 164, ha negato la brevettabilità di due invenzioni attribuite a sistemi di intelligenza artificiale, non potendo assumere i sistemi medesimi la qualifica di inventore. Tale requisito risulta fondamentale come stabilito dalla Convenzione sul Brevetto Europeo e dall’art. 81 EPC (Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, riveduta a Monaco il 29 ottobre 2000). Nel caso de quo, venivano proposte due domande di brevetto europeo aventi ad oggetto un contenitore per alimenti e un particolare dispositivo di segnalazione realizzati dal sistema “DABUS”. A fronte dei dubbi degli esaminatori dell’Ufficio, il richiedente adduceva le seguenti motivazioni: i) l’impossibilità del sistema “DABUS” di esercitare i propri diritti non avrebbe avuto ripercussioni sulla designazione dello stesso quale inventore, essendo, da un lato, l’unico con i requisiti corretti, e, dall’altro, equiparato alle persone fisiche che non possono prestare legalmente il proprio consenso; ii) designare un soggetto differente da “DABUS” avrebbe significato fornire informazioni fallaci. Gli esaminatori, tuttavia, hanno rigettato le due domande asserendo che: i) la qualificazione di “DABUS” quale inventore non soddisfa il requisito della Regola 19 EPC, non potendo essere uguagliati i nomi delle persone fisiche, i quali consentono l’esercizio dei propri diritti, a quelli delle cose; ii) l’esame dei lavori preparatori dell’EPC conferma come inventore possa essere soltanto una persona fisica. Sul tema in dottrina vi sono state diverse critiche a causa della definizione di inventore, il quale si configura – in assenza di circostanze differenti – altresì come il soggetto titolare del brevetto. Le Decisioni in commento affrontano anche quest’ultimo tema; orbene l’Ufficio, stante la mancata personalità giuridica del sistema, ha stabilito come non possa “DABUS” configurarsi quale dipendente, e di conseguenza il richiedente successore del sistema.