argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 marzo 2020, n. 7117, ha chiarito che è facoltà del debitore presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo completa di proposta, piano e relativa documentazione oppure depositare la documentazione minima richiesta dalla legge, riservandosi di produrre l’ulteriore documentazione in un momento successivo; di conseguenza, la decisione dell’imprenditore di presentare domanda con riserva non costituisce abuso del diritto. Quest’ultima fattispecie si ravvisa, infatti, qualora il debitore utilizzi gli istituti a disposizione per perseguire finalità eccedenti o deviate, quali, ad esempio, il differire la dichiarazione di fallimento anche con la presentazione all’ultimo momento della domanda; le finalità abusive devono però essere dimostrate.