<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Alle spese di giustizia sostenute per l’esecuzione immobiliare è riconosciuto il privilegio speciale ex art. 2770 c.c.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 novembre 2019, n. 3020, depositata il 10 febbraio 2020, ha affermato che il credito vantato a titolo di spese di giustizia sostenute per l’espropriazione di un bene immobile gode del privilegio speciale ex art. 2770 c.c., seppur su tale bene insista già un’ipoteca. Nel caso di specie, ad una società che aveva intrapreso l’espropriazione di un immobile di proprietà della società fallita non veniva riconosciuto il privilegio sulle spese di giustizia sostenute per la procedura esecutiva immobiliare in quanto, a dire del giudice del merito, dalla procedura esecutiva non conseguiva un’utilità immediata per la collettività dei creditori, condizione necessaria ai sensi dell’art. 2770 c.c. per il riconoscimento del privilegio. La Suprema Corte, di avviso opposto, ha evidenziato che la ragione che sottende l’applicazione del predetto articolo è quella di assicurare, tramite il riconoscimento del privilegio alle spese di giustizia del creditore pignorante, l’interesse dei creditori di conservare la destinazione del bene pignorato al soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio e che la sussistenza di un’ipoteca non rende vana la promozione di una procedura esecutiva dell’interesse di tutti i creditori.