Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - La prescrizione del risarcimento del danno nei confronti del Mise, per l’omesso controllo sulla liquidazione coatta amministrativa, decorre dalla data di deposito dello stato passivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 settembre 2019, n. 4683, depositata il 21 febbraio 2020, ha affermato che, in caso di società finanziaria sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa sulla quale il Ministero dello Sviluppo Economico aveva il dovere di vigilare, quest’ultimo è tenuto al risarcimento del danno subito dal creditore procedente, per omesso controllo. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha fornito un duplice chiarimento: anzitutto ha evidenziato che il diritto del creditore al risarcimento del danno nei confronti del Mise è assoggettato alla prescrizione quinquennale; in secondo luogo, ha specificato che il termine per la prescrizione decorre dalla data di deposito dello stato passivo, ciò in quanto già in tale circostanza è possibile delineare uno scenario, tutto sommato esaustivo, circa l’entità dei debiti della società rispetto all’attivo da realizzare, nonché la gravità delle omissioni nelle attività di vigilanza demandate al Ministero dello Sviluppo Economico.