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Con sentenza n. 7550 depositata il 19 febbraio 2019 (ud. 5 dicembre 2018) la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che, fino alla loro materiale distribuzione da parte del curatore, le somme di danaro «non possono essere considerate come appartenenti ad un terzo estraneo alla commissione del reato ma restano beni della società fallita, come tali sequestrabili nei confronti di quest'ultima». Tale soluzione, secondo la Corte, è coerente con gli approdi ermeneutici cui è pervenuta la giurisprudenza civile, la quale ha sottolineato come, in tema di fallimento, «l'ammissione del credito al passivo e l'inclusione dello stesso nel piano di riparto divenuto esecutivo, non determinino una novazione del credito che è e rimane un diritto di credito nei confronti del fallito, non trasformandosi neanche in un credito nei confronti della massa fallimentare».