argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 gennaio 2019, n. 9670, depositata in data 5 aprile 2019, ha chiarito che l’INPS non assegna nulla – a titolo di trattamento di fine rapporto – al lavoratore dipendente che, ottenuto il decreto ingiuntivo, non si insinua nel passivo fallimentare e neppure si attiva – con diligenza ordinaria – per un pignoramento dei beni del debitore tornato in bonis. La Suprema Corte afferma, inoltre, che il lavoratore non può neppure invocare l’ignoranza incolpevole del fallimento del datore di lavoro, in quanto la legge fallimentare assicura la possibilità ai terzi di venire a conoscenza della procedura, per effetto della pubblicità dichiarativa.