Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Il fallimento della società incorporante ben può determinare la punibilità delle condotte poste in essere dagli amministratori delle altre società partecipanti alla fusione

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 dicembre 2019, n. 9398, depositata il 10 marzo 2020, ha affermato che l’operazione di fusione per incorporazione può costituire una condotta distrattiva e che, dunque, non impedisce che gli amministratori della società incorporata possano essere condannati per bancarotta fraudolenta ex art. 216 l.f.; ciò in quanto l’operazione di fusione non comporta l’estinzione dei rapporti giuridici facenti capo a ciascuna società, i quali infatti vengono trasferiti alla società risultante dalla fusione. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha pertanto evidenziato che il fallimento della società incorporante ben può determinare la punibilità delle condotte poste in essere dagli amministratori delle altre società partecipanti alla fusione, purché – sottolinea la Suprema Corte – l’operazione di fusione costituisca un’operazione pericolosa, dovuta ad esempio dall’assunzione di un ingente debito fiscale, il cui rischio deve essere valutato ex ante dagli amministratori delle società partecipanti all’operazione straordinaria.