argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 novembre 2019, n. 9389, depositata il 10 marzo 2020, è tornata ad esprimersi di bancarotta fraudolenta documentale ed ha chiarito che l’art. 216, comma 1, n. 2, l.f. prevede due fattispecie contrapposte: la prima concerne la sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture contabili, circostanza nella quale viene richiesto il dolo specifico, ossia la volontà dell’imputato di procurare a sé o altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori; la seconda concerne la tenuta delle scritture contabili in guisa da non permettere la ricostruzione degli affari, per la quale è necessario solamente che venga dimostrato che l’imputato era consapevole che il comportamento da questi adottato poteva potenzialmente integrare il reato.