argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 novembre 2019, n. 1197, depositata in data 21 gennaio 2020, ha ribadito che lo stato passivo, reso esecutivo dal giudice delegato, non può mai essere impugnato dal fallito. Ciò in particolare per le seguenti motivazioni: la formazione dello stato passivo ha efficacia esclusivamente endoconcorsuale e il fallito non fa parte del sub-procedimento di verifica; ai sensi dell’art. 43 l.f., nelle controversie aventi natura patrimoniale sta in giudizio il curatore, il quale non può essere sostituito neppure in caso di inerzia; l’elencazione tassativa prevista dall’art. 98 l.f. – ove sono presenti i soggetti titolati a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo – non ricomprende il fallito.