argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Trento, con Sentenza del 6 febbraio 2020, n. 30, ha confermato – in linea con precedenti orientamenti – che l’art. 66 l.f. legittima il curatore a subentrare nell’azione revocatoria ordinaria iniziata, prima della dichiarazione di fallimento, da un creditore, al fine di far dichiarare l’inopponibilità, nei suoi confronti, di un atto patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito. Il curatore, subentrando nell’azione revocatoria già avviata, agisce nell’interesse di tutti i creditori e la accetta nello stato in cui si trova.