Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Il curatore può subentrare – nello stato in cui si trovano – nelle azioni revocatorie iniziate prima della dichiarazione di fallimento del debitore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte d’Appello di Trento, con Sentenza del 6 febbraio 2020, n. 30, ha confermato – in linea con precedenti orientamenti – che l’art. 66 l.f. legittima il curatore a subentrare nell’azione revocatoria ordinaria iniziata, prima della dichiarazione di fallimento, da un creditore, al fine di far dichiarare l’inopponibilità, nei suoi confronti, di un atto patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito. Il curatore, subentrando nell’azione revocatoria già avviata, agisce nell’interesse di tutti i creditori e la accetta nello stato in cui si trova.