argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 novembre 2019, n. 6508, depositata in data 9 marzo 2020, ha riconosciuto natura privilegiata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/98, al credito derivante da inadempimento o dalla revoca del Fondo pubblico ex legge n. 662/96, relativo agli interventi di sostegno per le attività produttive. Analogamente, il credito derivante dall’escussione della garanzia prestata ex art. 662/96 – anche se non esplicitamente richiamato dalla legge n. 662/96 – deve essere ammesso al passivo del fallimento in qualità di credito privilegiato di cui all’art. 9, d.lgs. 123/98 (esso è preferito “a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”), poiché costituisce una forma di sostegno pubblico.