argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 10 gennaio 2019, n. 86, ha ribadito la legittimità del piano di ammortamento alla francese, giacché il suddetto metodo non comporta né la capitalizzazione degli interessi, né una maggiore onerosità dell’operazione di credito. Infatti, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi imputati alle singole rate sono calcolati avuto riguardo al solo capitale residuo; tale metodologia esclude pertanto il verificarsi di fenomeni anatocistici, atteso che il computo degli interessi viene operato su una quota capitale al netto degli interessi. Da ultimo, il Tribunale ha ribadito l’inammissibilità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, attesa la differente funzione sottesa agli stessi, e ha evidenziato la natura facoltativa della penale per anticipata estinzione, in quanto rimessa esclusivamente all’iniziativa del mutuatario. In particolare, la penale assolve una funzione diversa rispetto a quella cui sono diretti gli interessi compensativi; infatti, qualora si verifichi l’estinzione anticipata del mutuo, il mutuatario – avendo corrisposto la penale – non provvederà al pagamento degli interessi compensativi in ragione dell’alternatività dei due parametri.