Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Esclusa la natura prededucibile del credito del subappaltatore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza del 14 gennaio 2020, n. 5685, depositata il 2 marzo 2020, in tema di natura del credito del subappaltatore in caso di fallimento dell’appaltatore, ha escluso l’applicabilità del meccanismo di cui all’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, che lega l’esigibilità del credito dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante alla preventiva trasmissione a quest’ultima delle fatture quietanzate del subappaltatore. Tale meccanismo – argomenta la Suprema Corte – è applicabile ai contratti di appalto in corso con imprese in bonis, determinando il fallimento dell’appaltatore l’inefficacia ex nunc del contratto di appalto, che diviene – in altri termini – non più eseguibile. Ne consegue che alla curatela spetta il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto di appalto e che la stazione appaltante non può eccepire al curatore l’eventuale inadempimento nei confronti del subappaltatore, neanche a norma dell’art. 1460 c.c. Pertanto, il subappaltatore, che abbia fornito le sue prestazioni in favore del debitore in bonis, assume la veste di creditore concorsuale – non prededucibile – da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione.