argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 gennaio 2020, n. 6991, depositata l’11 marzo 2020, ha stabilito che, ai fini della accoglibilità della domanda di ammissione al passivo per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, è da ritenersi applicabile il termine di dodici mesi previsto dall’art. 101 l.f., salvo prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore. Tale termine, in un’ottica di speditezza e celerità della procedura fallimentare, rappresenta infatti un termine temporale ragionevole, garantendo altresì un’egualitaria opportunità di partecipazione al concorso da parte di tutti i creditori del fallito. Il termine di cui all’art. 101 l.f. decorrerebbe, per i creditori prededucibili, dal momento in cui diviene esercitabile il loro diritto ad insinuarsi al passivo.