argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 gennaio 2020, n. 9409, depositata il 10 marzo 2020, ha ribadito la legittimità del curatore a chiedere la revoca del sequestro preventivo, anche se disposto sui beni del fallito prima della dichiarazione di fallimento. La persona legittimata ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale è da identificarsi in colui che ha il diritto alla restituzione del bene sequestrato sulla base dell’esistenza di un rapporto, anche di fatto, con il bene medesimo, ancorché – quindi – non sia possibile far valere su detto bene il diritto di proprietà o un altro diritto reale. Ciò è rinvenibile nei poteri di amministrazione attribuiti al curatore e nel contestuale spossessamento del fallito, nonché nella funzione di conservazione e reintegrazione del patrimonio del fallito che il curatore esercita nell’ottica della soddisfazione dei creditori. In conclusione, quindi, il curatore sarebbe portatore di un interesse attuale alla rimozione di vincoli potenzialmente idonei ad incidere sulla consistenza patrimoniale del fallito.