argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: rinuncia al privilegio - applicabilità dell’art. 178, comma 4, l.f. - concordato preventivo
Il Tribunale di Roma, con Ordinanza dell’11 febbraio 2020, n. 579, depositata il 17 febbraio 2020, ha affermato che deve ritenersi legittimo il voto espresso dal creditore privilegiato nei venti giorni successivi all’adunanza dei creditori. Non vi è – infatti – alcuna norma che onera il creditore privilegiato di dichiarare la rinuncia al privilegio nel corso dell’adunanza dei creditori, limitandosi l’art. 177 l.f. a disciplinare le conseguenze che lo stesso creditore subisce a seguito della espressione del voto. Il creditore privilegiato può – quindi – rinunciare al proprio privilegio ed esprimere il proprio voto alla proposta di concordato preventivo anche successivamente all’adunanza dei creditori, nei limiti del termine di cui all’art. 178, comma 4, l.f.