<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Rilevabilità d’ufficio dell’esenzione da revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza del 26 febbraio 2020, n. 680, depositata il 28 febbraio 2020, è intervenuta in tema di rimesse bancarie, chiarendo innanzitutto che non è normativamente riservata alla parte convenuta la rilevazione in giudizio dell’eccezione di cui all’art. 67, comma 3, lett. b), l.f., ma la non assoggettabilità delle rimesse bancarie alla revocatoria fallimentare ben può essere rilevata d’ufficio. La Corte d’Appello afferma, inoltre, che, affinché possa trovare applicazione l’esenzione da revocatoria fallimentare, è necessario che le rimesse siano state effettuate su un conto corrente sul quale il correntista ha la possibilità di riutilizzare il denaro esistente sul conto, in quanto la ratio degli artt. 67, comma 3, lett. b), e 70 l.f. è quella di evitare che i versamenti avvenuti sul conto funzionali ad essere reimpiegati o utilizzati dal correntista per nuovi impieghi possano esporre l’istituto di credito al rischio di restituire di più rispetto a quanto sia andato effettivamente a suo beneficio. Sono, pertanto, revocabili le provviste affluite su un conto corrente successivamente al suo giroconto a sofferenza, in quanto aventi come unica funzione quella di ridurre il debito della banca, venuta meno per il correntista ogni possibilità di disporne.