argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 febbraio 2019, n. 3875, ha chiarito che l’esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi. Tuttavia, nel caso in cui non sia contestata l’applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultra-legali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l’applicazione di interessi anatocistici, non può mettersi in dubbio l’esistenza di un conto corrente. Tenuto conto dell’art. 119, co. 4, t.u.b., il correntista ha dunque diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.