Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Valutabili le clausole non contestate se connesse all’oggetto della pretesa

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-511/17, ha affermato che il giudice nazionale deve accertare d’ufficio l’abusività relativa ad una clausola contrattuale se la medesima è collegata all’oggetto della controversia, poiché soltanto in tal modo il soggetto estraneo può riequilibrare il rapporto contrattuale. Nel caso de quo, un cliente di un istituto bancario ungherese stipulava un contratto di mutuo ipotecario in valuta estera contenente una clausola di modifica unilaterale. Il contraente chiedeva la dichiarazione di invalidità delle clausole; i giudici ungheresi, dopo sentenze contrastanti, si rivolgevano alla Corte di Giustizia Europea sottoponendo una serie di quesiti sull’art. 6 della Direttiva 93/13, il quale dispone che le clausole abusive non possiedono carattere vincolante per il consumatore, ed il contratto resta valido se configurabile senza le clausole medesime. La Corte di Giustizia Europea ha sottolineato come il giudice nazionale debba accertare d’ufficio il carattere controverso di una clausola, ma rispettando il limite dell’oggetto della controversia inteso come «il risultato che una parte persegue con le sue pretese, lette alla luce delle conclusioni e dei motivi presentati a questo fine». Da ciò consegue che il giudice possiede la facoltà di analizzare soltanto le clausole che sono connesse all’oggetto della lite, essendo violato in caso contrario il principio di affidamento alle parti dell’oggetto della pretesa e il divieto di pronunciarsi ultra petita. In ogni caso, è possibile l’esame d’ufficio anche di quelle clausole non incluse dal ricorrente, ma collegate all’oggetto e sulle quali aleggiano dubbi.