argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 18 febbraio 2020, n. 1521, ha dichiarato il concorso di colpa di un cliente al 50% del danno richiesto, in quanto lo stesso non ha adottato alcuna cautela a tutela del proprio patrimonio e non ha gestito in maniera corretta il rapporto con l’intermediario. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto colpevole la condotta tenuta dall’investitore, il quale per quindici anni ha permesso al promotore finanziario di operare liberamente senza effettuare alcun controllo sull’operato dello stesso. Infatti, il cliente soleva firmare ordini di bonifici ed operazioni finanziarie su titoli mobiliari in bianco e consegnava i relativi moduli al promotore; in aggiunta il cliente aveva consentito che la corrispondenza fosse domiciliata presso la filiale in cui il promotore svolgeva il proprio incarico.