argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con l’Ordinanza 11 marzo 2020 n. 6941, la Corte di Cassazione ha richiamato l’orientamento secondo cui il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. Si tratta di danno che è suscettibile di essere dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., anche attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, di tal che possono essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione ma pur sempre sulla base di un quadro fattuale da cui il giudice possa desumere in via presuntiva la sua esistenza. Rientra tra gli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito la verifica dell’esistenza di allegazioni sufficienti da parte del lavoratore, da cui desumere l’esistenza del danno.