argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Cons. Stato, Sez. V, con Sentenza 16 marzo 2020, n. 1853, ha chiarito che l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, a’ sensi del combinato disposto degli articoli 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve, altresì, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.