argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Tar Lazio, Roma, sez. II, nella pronuncia del 10 marzo 2020, n. 3124, si è occupato della concessione della ricevitoria del lotto che viene regolata dal contratto che disciplina il rapporto di concessione e che può essere revocata anche a norma dell’art. 1454 c.c. nel caso di mancato versamento dei proventi del gioco nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera Raccomandata A.R. contenente la diffida con la quale viene intimato l’adempimento. Il Tar Lazio ha chiarito che l’attività del gestore di una ricevitoria del lotto è un’attività connotata da un regime improntato ad una particolare severità, con la conseguenza che ogni fatto costituente violazione del dovere di fedeltà può legittimamente dare luogo, una volta accertata l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, all’irrogazione della massima sanzione costituita dalla revoca della licenza di rivendita dei generi di monopolio. Inoltre, il giudice amministrativo ha precisato che, oltre al profilo soggettivo dell’imputabilità, in ordine al quale il previsto meccanismo caducatorio prescinde dalla valutazione della gravità dell’inadempimento, lo strumento di autotutela può fondarsi sul solo fatto oggettivo del mancato o ritardato pagamento.