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Con Sentenza n. 9958 depositata in data 13 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha statuito che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi e che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente. Nel caso di specie la Corte – nel dichiarare inammissibile anche nel merito il ricorso formulato dall’imprenditore condannato – ha altresì rigettato la censura di difetto di motivazione, atteso che il Tribunale aveva osservato che tutte le fatture in contestazione dovessero considerarsi false, tanto in virtù delle spontanee dichiarazioni confessorie dell’imputato quanto – soprattutto – per l’evidenziata genericità delle prestazioni ivi indicate, prive di riferimenti puntuali e concreti alle prestazioni da eseguirsi.