argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con Sentenza n. 9755 dell’11 marzo 2020, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha sancito che configura il reato di autoriciclaggio il pagamento di fatture false, e ciò anche se il contante incassato viene impiegato solo per scopi personali e non imprenditoriali. Nel caso di specie un imprenditore italiano aveva pagato fatture per operazioni inesistenti a favore di una società olandese, tramite bonifico, ottenendo poi dalla ditta estera la restituzione, in contanti, delle somme stesse, poi impiegate, secondo l’imprenditore, per scopi personali. La Corte di Cassazione – nel rigettare il ricorso dell’imprenditore - ha precisato che rientra nei concetti di attività economica, finanziaria e imprenditoriale di cui alla norma incriminatrice anche il solo impiego di fatture per operazioni inesistenti, e che – dall’interpretazione letterale della norma - è del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di autoriciclaggio, l’agente abbia meramente utilizzato o goduto personalmente dei suddetti beni a titolo personale.