argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con risposta a interpello n. 88 del 6 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile disapplicare le disposizioni normative di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali e degli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto, laddove la società incorporata non sia qualificabile come “bara fiscale”. L’Agenzia ha invero precisato che la ratio delle limitazioni è di contrastare il “commercio di bare fiscali”, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.