argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con risposta a interpello n. 97 pubblicata il 27 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate interviene su un’operazione di scissione parziale con attribuzione di un immobile e la conseguente ricostituzione della riserva iscritta a seguito della rivalutazione degli immobili ex art. 15 comma 16 e ss. d.l. 185/2008. Nel caso di specie tale riserva accoglie il saldo attivo non affrancato che corrisponde alla rivalutazione rilevante ai fini fiscali dell’immobile strumentale di proprietà della società che intende scindersi. Pertanto si tratta di una posta di patrimonio netto in sospensione di imposta. L’Agenzia conferma il principio per il quale, se la sospensione di imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. È pertanto possibile individuare due tipologie di riserve: quelle “non connesse” a elementi del patrimonio scisso, che devono essere attribuite alla beneficiaria pro quota, in proporzione al patrimonio netto trasferito, e quelle “connesse” a specifici elementi del patrimonio scisso, che devono essere integralmente ricostituite nel patrimonio della beneficiaria che riceve i relativi elementi patrimoniali.