Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: da annullare la sentenza che non spiega la natura artificiosa dell’atto e la consapevolezza dell’imputato

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 settembre 2019, n. 8959, depositata il 5 marzo 2020, ha concluso per l’annullamento della sentenza di condanna per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, a causa della riscontrata carenza, circa gli elementi costitutivi della fattispecie di reato in parola, delle motivazioni dei giudici dell’appello. In particolare – osserva la Suprema Corte – la motivazione risulterebbe insufficiente, non avendo i giudici adeguatamente spiegato come l’operazione messa in atto – nel caso di specie di fusione per incorporazione – fosse idonea a mettere in pericolo l’adempimento dell’obbligazione tributaria. Risulterebbero carenti le argomentazioni in ordine – da un lato – alla natura artificiosa dell’operazione e alla diminuzione del patrimonio posto a garanzia dei debiti tributari e – dall’altro – al contributo causale dell’imputato nella predisposizione dell’atto e alla consapevolezza, in capo al medesimo, del carattere fraudolento dell’operazione. La natura fraudolenta di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 – secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – può ritenersi integrata solo qualora l’atto di disposizione, che in ogni caso determina un trasferimento effettivo del bene, sia connotato da elementi di inganno e artificio, ossia abbia alla base uno stratagemma ideato per sottrarre il bene dalle garanzie patrimoniali all’esecuzione esattoriale.