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L’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente rispetto ai crediti erariali vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8519/20, depositata il 3 marzo. Nel caso di specie il legale rappresentante di una S.r.l. veniva condannato dai Giudici di prime cure per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per l’omesso versamento IVA in relazione all’annualità 2010. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato proponeva ricorso per cassazione contestando l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. I Giudici della Suprema Corte, con specifico riferimento ai rilievi fatti del ricorrente, evidenziano che l’omesso versamento IVA non può essere giustificato ex art. 51 c.p. dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, «posto che l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum». In definitiva, non assume rilevanza quale causa di forza maggiore lo stato di dissesto imputabile alla precedente gestione laddove risulti che il legale rappresentante imputato al momento del suo subentro nella carica fosse consapevole della crisi di liquidità e non fosse impossibilitato ad intraprendere eventuali iniziative per fronteggiare tale situazione.