<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - La cassa in rosso fa scattare in automatico l’accertamento induttivo.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7538 del 26 marzo 2020, ha stabilito che in tema di accertamento induttivo la sussistenza di un ingiustificato saldo di cassa negativo legittima l’accertamento di maggiori ricavi almeno in misura pari al disavanzo. Per i Giudici della Suprema Corte tali considerazioni valgono per tutte le attività senza alcuna distinzione tra l’esercizio in forma societaria o individuale, considerato che - a prescindere dalla forma organizzativa utilizzata - sussiste una ingiustificata anomalia contabile che legittima la ripresa a tassazione. La vicenda trae origine da un accertamento di tipo induttivo con il quale venivano contestati maggiori ricavi, non fatturati né dichiarati, in presenza di un saldo di cassa costantemente negativo per numerosi periodi. Per i Giudici di primo grado i saldi negativi non erano suscettibili di fondate presunzioni di maggiori ricavi non dichiarati. La CTR ribaltava parzialmente la sentenza uniformandosi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il collegio rilevava che, in presenza di un saldo negativo di cassa, era corretto presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. Tuttavia, la gestione di una società di capitali doveva necessariamente essere valutata differentemente rispetto ad un’impresa individuale. Sulla base di tali considerazioni i giudici di secondo grado, pur confermando la ripresa a tassazione, riducevano il reddito accertato induttivamente in misura del 30%. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dinanzi la Corte di Cassazione. Gli Ermellini, con l’Ordinanza in oggetto, accogliendo uno dei motivi di ricorso dell’ente, hanno ribadito che, nell’ambito dell’accertamento induttivo, un ingiustificato e ripetuto saldo negativo di cassa integra un elemento che fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. Tale circostanza, infatti, dimostra che sono state pagate spese con disponibilità non derivanti dai ricavi registrati. I giudici di legittimità hanno altresì precisato che l’attività imprenditoriale esercitata in forma individuale non costituisca un’eccezione rispetto alla gestione in forma societaria: sotto il profilo contabile, infatti, si tratta in entrambi i casi di un’anomalia in contrapposizione con i principi ragionieristici. La Suprema Corte ha comunque ritenuto che la riduzione del 30% operata dalla CTR non fosse stata adeguatamente motivata. Per tale ragione, in relazione ai motivi reciprocamente accolti, la Corte di Cassazione rinviava a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale.