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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 marzo 2020 (ud. 2 ottobre 2019) n. 9348, nell’ambito di un procedimento per raccolta e stoccaggio nonché deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di vegetazione, ha ribadito che, in accordo con il disposto di cui all’art. 185 del d.lgs. 152/06, gli “sfalci” e le “potature” che non sono considerati rifiuti sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempre che siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione. Ulteriore condizione, prosegue la Corte, è il rispetto delle procedure che non danneggino l’ambiente o che mettano in pericolo la salute umana. I Giudici, nel caso di specie, non hanno ritenuto operante l’art. 185 in quanto gli sfalci e le potature derivanti dalla raccolta del materiale arboreo non erano destinati agli usi consentiti bensì si trovavano accumulati sul terreno da mesi, senza alcuna misura protettiva.