argomento: News del mese - Diritto Penale
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Con Sentenza n. 8160 del 2 marzo 2020 (ud. 13 febbraio 2020), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha sottolineato che, «non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza l’imprenditore che, dopo l’avvenuta scelta della persona preposta al cantiere o incaricata dell’uso degli strumenti di lavoro, non controlla o - se privo di cognizioni tecniche - non fa controllare la rispondenza dei mezzi usati o delle attrezzature ai dettami delle norme antinfortunistiche. In tal caso, infatti, la presenza e la eventuale colpa del preposto non eliminano la responsabilità dell’imprenditore potendosi ritenere che l’infortunio non sarebbe occorso se il datore di lavoro avesse controllato e fatto controllare le attrezzature, le macchine e predisposto i mezzi idonei a dotarle dei requisiti di sicurezza mancanti, conferendo al preposto - come suo “alter ego” - non solo la generica delega a sorvegliare lo svolgimento del lavoro in cantiere ma anche dotandolo dei poteri di autonoma iniziativa - anche eventualmente di spesa - di modifica delle condizioni di lavoro, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo - per l’adeguamento e l’uso, in condizioni di sicurezza, dei mezzi forniti»