Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/03/2020 - L’autoapprendimento del lavoratore non sostituisce l’obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con Sentenza n. 8163 del 2 marzo (ud. 13 febbraio 2020), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte, definendo l’ambito di rilevanza dell’obbligo di informazione e formazione gravante sul Datore di Lavoro, ha sottolineato che allo stesso non può sostituirsi il «personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, n. 22147 del 11 febbraio 2016, Morini, Rv. 266860). Ciò in quanto l’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge e gravanti sul datore di lavoro».