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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con Sentenza del 10 Marzo 2020 (ud. 18 dicembre 2019), n. 9398, affronta il tema della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta a seguito di fusione tra due società, qualora le condotte integrative della fattispecie siano state poste in essere nell’ambito della incorporata e la sentenza di fallimento sia riferita all’incorporante. La Corte, richiamata la giurisprudenza di legittimità penale e civile sul punto – che ha a più riprese chiarito come le operazioni straordinarie non estinguano i rapporti giuridici preesistenti, che si trasferiscono al soggetto unificato – enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di reati fallimentari, anche l’operazione di unione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo una delle società trasformate, può costituire condotta distrattiva, in quanto i rapporti giuridici facenti capo a ciascuna società non si estinguono, ma si trasferiscono alla società derivante dalla fusione, quando sia dimostrata, ex ante e in concreto, la pericolosità della stessa operazione di fusione per la società poi fallita”.