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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 marzo 2020 (p.u. del 18 dicembre 2019), n. 8340, ha affermato il seguente principio di diritto: «in relazione al delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, poiché il reato si consuma alla scadenza del novantesimo giorno dal termine ultimo stabilito dalla legge, ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale, incombe sul pubblico ministero la prova che, entro tale termine, l’agente non abbia presentato la dichiarazione annuale», atteso che siffatta circostanza rileva non già ai fini dell’esenzione di punibilità dell’agente bensì della consumazione del reato, dovendo peraltro essere oggetto di specifico accertamento nel giudizio di merito.