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La Corte d’Appello di Catania, con Sentenza del 5 giugno 2019, n. 1300, si è espressa in merito alla mancata indicazione della natura di finanziamento soci postergabile nel verbale di approvazione del bilancio, affermando che l’assenza di tale annotazione non costituisce ragione di invalidità del bilancio, ma di mera irregolarità. Invero, seppur sia assente tale indicazione, è comunque pacifico che tale credito partecipi alla distribuzione dell’attivo in subordine rispetto ai crediti di natura chirografaria; tale omissione non costituisce pertanto una falsa rappresentazione delle poste patrimoniali della società. Occorre altresì specificare che la relazione degli amministratori ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c. deve contenere specifico riferimento all’eventuale finanziamento, nonché alle cause; eventuali omissioni devono essere specificamente determinate dall’impugnante.