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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 febbraio 2020, n. 4716, e con Ordinanza del 29 marzo 2019, n. 8962, ha ribadito che il recesso ad nutum del socio nelle società di capitali contratte a tempo determinato, seppur per lungo tempo, non è ammesso, anche se la durata eccede l’aspettativa di vita del socio. Non è pertanto consentito il recesso senza giusta causa, in una società con durata limitata e con clausola statutaria di rinuncia dei soci al diritto di recesso per il caso di proroga della durata della società. Tale previsione, confermata dall’art. 2473 c.c. e che permette il recesso ad nutum soltanto in caso di società contratta a tempo indeterminato, ha l’obiettivo di tutelare i creditori sociali che hanno interesse al mantenimento del patrimonio sociale.