argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: azione di responsabilità - quantificazione del danno
La Corte d’Appello di Catania, con Sentenza del 16 gennaio 2020, n. 136, ha dichiarato la non applicabilità dell’art. 2486, comma 3, c.c., modificato dall’art. 378 del d.lgs. 14/2019, ai giudizi pendenti, relativi a comportamenti illeciti di amministratori posti in essere prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo. Invero, in virtù dell’art. 11 delle preleggi, la legge non ha effetto retroattivo e ha valenza soltanto dalla sua entrata in vigore. Nel merito dell’art. 2486, comma 3, c.c. il nuovo codice della crisi ha previsto un nuovo criterio di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica di amministratore o alla data di apertura di una procedura concorsuale e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata una delle causa di scioglimento prevista all’art. 2484 c.c., al netto dei costi sostenuti e da sostenere per compiere la liquidazione della società. Qualora, invece, il danno risarcibile non sia quantificabile per mancanza o irregolarità delle scritture contabili, la liquidazione è pari alla differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura concorsuale.