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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 aprile 2020, n. 7677 ha stabilito che la prescrizione del danno da illecito antitrust decorre dal momento in cui ha inizio il processo di fronte al garante, essendo inapplicabile la sospensione dell’azione a causa della mancanza del carattere retroattivo della disciplina sostanziale applicabile. Nel caso de quo, il Tribunale respingeva la richiesta di risarcimento per intervenuta prescrizione dell’illecito anticoncorrenziale, poiché promossa trascorsi cinque anni dal procedimento di fronte al garante. Tale decisione veniva confermata anche in appello considerata sia la mancanza del carattere retroattivo della disciplina del d.lgs. 3/2017, sia l’individuazione del dies a quo della prescrizione per l’azione risarcitoria da illecito antitrust al momento in cui il danno si è manifestato; avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte – allineandosi ai provvedimenti dei primi due gradi di giudizio – sottolinea come non possano essere retroattive le norme di natura sostanziale di una disciplina successiva né quelle nazionali di recepimento della medesima. Tale principio deve desumersi dal fatto che il risarcimento del danno da illecito antitrust è garantito – senza la compromissione del principio di effettività ex art. 102 del Trattato dell’Unione Europea – dalla previsione di termine quinquennale di prescrizione. Quest’ultimo decorrere dall’avvio del procedimento amministrativo di fronte all’autorità garante per accertamento dell’abuso di posizione dominante.