argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 settembre 2019, n. 7740, depositata in data 8 aprile 2020, in tema di prelazione ipotecaria ha affermato che la stessa non possa essere riconosciuta qualora l’erogazione di un finanziamento abbia quale scopo il ripianamento di un debito preesistente del mutuatario, di natura chirografaria, e non per creare un’effettiva disponibilità liquida. La Suprema Corte chiarisce che tale operazione integra la fattispecie di un negozio indiretto – non di simulazione o di novazione –, con la conseguente revoca dell’ipoteca, ma l’ammissione del credito vantato dalla banca per la somma realmente erogata, seppur in via chirografaria.