argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 ottobre 2019, n. 12455, depositata il 20 aprile 2020, è tornata nuovamente ad esprimersi in tema di bancarotta fraudolenta documentale e, a tal proposito, ha chiarito che, ai fini della condanna per l’occultamento delle scritture contabili, è richiesto il dolo specifico, consistente nella volontà dell’agente – quale amministratore di diritto e prestanome della società fallita – di recare un danno ai creditori. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che occorre tenere ben distinti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e il reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver fisicamente sottratto le scritture contabili alla curatela. Nel primo caso è richiesto il dolo generico ed è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza che con il proprio comportamento verrà meno la funzione principale del patrimonio sociale quale garanzia delle obbligazioni sociali; nel secondo caso, invece, è richiesto il dolo specifico e, a sua volta, il reato di occultamento delle scritture contabili è distinto dal reato di fraudolenta tenuta delle stesse, per il quale è sufficiente dimostrare il dolo generico.