<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - La morte dell’imprenditore defunto non preclude la prosecuzione della procedura fallimentare.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 19/2020/E, approvato il 17 febbraio 2020 dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’impatto che la morte del fallito ha nei confronti della procedura fallimentare. A tal proposito, lo Studio rammenta anzitutto che la morte del fallito non preclude la prosecuzione della procedura, in quanto è previsto specificatamente dall’art. 12, comma 1, l.f.: in tal caso, infatti, il fallimento prosegue nei confronti degli eredi dell’imprenditore anche se questi hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha altresì chiarito il rapporto che lega l’erede, i creditori del defunto e i creditori particolari dell’erede: a seguito della morte dell’imprenditore fallito, l’erede dovrà rispondere dei debiti del fallito con tutti i suoi beni – oltre a quelli rientrati nella procedura fallimentare – qualora i beni della procedura non siano sufficienti al pagamento dei debiti. I creditori particolari dell’erede, invece, potranno certamente soddisfarsi sui beni dell’erede ma non potranno soddisfarsi sui beni del defunto rientrati nel compendio fallimentare, almeno fintanto che la procedura non sia dichiarata chiusa e che da essa non residuino beni non liquidati.