argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: false comunicazioni sociali - collegio sindacale - bancarotta impropria
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 dicembre 2019, n. 11308, depositata il 3 aprile 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle responsabilità ascrivibili ai membri del collegio sindacale per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori. Nel caso di specie, un sindaco e il presidente del collegio sindacale venivano condannati dalla corte di appello per il reato di bancarotta impropria per aver contribuito al dissesto sociale a causa dell’omessa vigilanza sulle condotte di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 ss. poste in essere dagli amministratori. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come i sindaci, nell’espletamento delle proprie funzioni, siano responsabili ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p, poiché – secondo tale norma – non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Pertanto, la corte territoriale ha correttamente applicato nei confronti dei due imputati la norma relativa alla fattispecie di bancarotta impropria, reato che richiede la sussistenza del dolo inteso quale volontà di fornire, nel caso de quo, una falsa rappresentazione in bilancio delle attività sociali, con conseguente potenziale diminuzione della garanzia dei creditori.