argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 530 del 17 dicembre 2019, è stata chiamata ad esprimersi in merito ad istanza in interpello avente ad oggetto il trattamento fiscale della rinuncia al credito effettuata da parte del socio che aveva recentemente acquistato da una società sottoposta a fallimento sia il credito sia la partecipazione detenuta nella società debitrice. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione della disciplina prevista dall’art. 88, comma 4-bis, del d.p.r. 917/86, secondo la quale la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Ciò che rileva è che il credito sia stato acquistato ad un valore inferiore al valore nominale; conseguentemente, il socio deve comunicare tale valore alla partecipata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, in mancanza, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con assoggettamento dell’intera sopravvenienza a tassazione.