argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, con ordinanza 11 febbraio 2019, n. 285, ha affermato che, in forza di quanto previsto dall’art. 44, II comma, codice del processo amministrativo, deve essere disposta la rinnovazione, in un termine perentorio, del ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo, nel caso in cui il medesimo ricorso sia stato predisposto in parte nel formato PDF – PDF/A testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti e, in parte, in formato PDF immagine, senza possibile utilizzo per selezione e copia. In tal caso, infatti, il ricorso deve ritenersi viziato da irregolarità, per violazione delle specifiche tecniche ex art. 19, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, costituente il regolamento, recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, cui fa rinvio l’art. 13 della n.t.a. del codice del processo amministrativo, nonché per concreta lesione dell’obbligo di chiarezza di cui all’art. 3, 2° comma, c.p.a., per l’alternanza di caratteri, stili e interlinee e per la frammentarietà della composizione dell’atto, in cui sono inseriti stralci evidentemente tratti da più documenti.